Art. 3.
1. Nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante è prevista la dotazione di locali
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blindati dove il gestore e il suo personale possono svolgere le operazioni di conteggio senza essere visti.
2. È altresì prevista la ristrutturazione delle aree di cui al comma 1 inadeguate in quanto costruite con criteri non più rispondenti alle attuali esigenze.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di competenza del titolare dell'autorizzazione per gli impianti di rete ordinaria e del titolare della concessione per gli impianti della rete autostradale.